Comitati di Dipartimento Anno 2025

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Il Comitato di Dipartimento, ai sensi di quanto previsto dall’art.17-bis del d.lgs n.502/1992 e s.m.i., è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica i cui componenti sono:

  • il direttore del Dipartimento, che lo presiede;
  • i direttori delle unità operative complesse;
  • i dirigenti delle unità operative semplici dipartimentali;
  • i rappresentanti dell’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, assunti a tempo indeterminato, acquisita la disponibilità degli stessi, titolari di Funzione Organizzativa e/o Posizione organizzativa ed assegnati al dipartimento, in un numero massimo di due.

    In presenza di Funzione Organizzativa e/o Posizione organizzativa superiore adue e/o con profili professionali diversi, come elencati nel vigente CCNL ruolo sanitario, sociosanitario e amministrativo, tecnico e professionale si procederà con:

    1. n.1 rappresentante del profilo delle professioni sanitarie infermieristiche/ ostetrica;
    2. n.1 rappresentante del profilo delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione, dell’assistente sociale, collaboratore tecnico professionale, collaboratore amministrativo-professionale soltanto nel caso in cui nel dipartimento sono presenti in % pari o superiore al 20% dei dipendenti afferenti allo stesso profilo professionale della Funzione Organizzativa e/o

      Posizione organizzativa, in caso di assenza i rappresentanti saranno n.2 dell’area infermieristica e ostetrica.

  • Con riferimento al punto 1 e 2, a parità di condizione, sarà rappresentante, il dipendente che ha maggiore anzianità di servizio;

  • i dirigenti medici, sanitari, tecnici, professionali e amministrativi in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti dai dirigenti del Dipartimento.

Le modalità di elezione dei membri elettivi del Comitato di Dipartimento è oggetto di apposito disciplinare, art.8 del presente regolamento, uniformemente per tutti i Dipartimenti e non modificabile in sede dipartimentale.
I membri elettivi del Comitato di Dipartimento durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Gli eletti che cessino dal servizio o che si dimettano dall’incarico ovvero diventino componenti di diritto del Comitato di Dipartimento, sono sostituiti dai candidati non eletti, secondo l’ordine dei voti conseguiti.

Il Comitato di dipartimento cessa le proprie funzioni all’atto dell’insediamento del nuovo comitato di dipartimento risultante dalle elezioni che devono essere indette almeno entro tre mesi dalla scadenza del triennio precedente.

Il Comitato di Dipartimento, la cui durata e modalità di funzionamento sono stabilite dal presente regolamento, definisce le linee di indirizzo clinico e organizzativo del Dipartimento ed elabora la proposta di obiettivi gestionali ed assistenziali del Dipartimento.

Si riunisce per l’esame congiunto delle attività e per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare eventuali correttivi e interventi idonei a ottimizzare l’utilizzo delle risorse di norma una volta al mese nonché ogniqualvolta debba esprimersi su:

  • gli obiettivi del Dipartimento negoziati dal direttore dello stesso con la Direzione aziendale;
  • l’acquisizione e allocazione delle risorse umane e materiali delle singole unità operative e dei rispettivi budget;
  • la verifica della corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati;
  • le modalità organizzative del Dipartimento nell’ambito clinico, i percorsi assistenziali, la presa in carico, l’appropriatezza ecc.

Durata in carica del Comitato di Dipartimento

La durata è triennale; il Comitato di Dipartimento decade, comunque, entro sei mesi dalla nomina del nuovo Direttore Generale, fatta salva l’eventuale proroga dello stesso, o a seguito di modifiche dell’atto aziendale relative al dipartimento interessato.
Nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti. Qualora la lista degli eletti sia esaurita, si procede ad elezioni suppletive per la sostituzione del componente mancante.
I componenti eletti tramite le elezioni suppletive durano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti eletti.