Regolarmente soggiornanti
Iscrizione obbligatoria al SSR con uno dei seguenti permessi di soggiorno validi:
- Lavoro subordinato
- Lavoro subordinato stagionale
- Lavoro autonomo
- Motivi famigliari (compresi i famigliari ultra 65enni residenti in Italia precedentemente al 5 novembre 2008)
- Asilo politico / rifugiato
- Asilo umanitario / motivi umanitari / protezione sussidiaria
- Richiesta di protezione internazionale
- Richiesta di asilo (anche âconvezione di dublinoâ)
- Attesa adozione
- Affidamento anche minori non accompagnati
- Richiesta di cittadinanza
- Possessori di carta di soggiorno o soggiornanti da lungo periodo
- Famigliari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SS
- Attesa di occupazione
- Attesa di regolarizzazione (iscrizione temporanea in attesa della definizione della pratica per coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero)
- Minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno
- Genitore che svolge attivitĂ lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore
- Donna in possesso del permesso di soggiorno per cure in sta di gravidanza fino a sei mesi successivi alla nascita del figlio (il padre del bambino è equiparato alla madre e pertanto deve essere iscritto al SSR)
- Motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio
- Detenuti negli istituti penitenziari e negli ospedali psichiatrici giudiziari, in semi libertĂ , sottoposti a misure alternative, con o senza permesso di soggiorno
- Permessi per motivi di giustizia
- Motivi religiosi per religiosi che svolgono attivitĂ lavorativa e ricevono remunerazione e soggetta a ritenute fiscali (es. parroci)
- Status di apolide
- Motivo di studio qualora siano studenti che svolgono attivitĂ lavorativa
- Residenza elettiva con titolaritĂ contributiva italiana
- Motivi di salute / umanitaria (permessi di soggiorno per motivi di saluti o motivi umanitari rilasciati in scadenza del precedente e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale)
- Minori stranieri soggiornanti per recupero psico-fisico nellâambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea autorizzato dal ministero per tutta la durata del soggiorno dietro esibizione da parte dellâadulto affidatario di documentazione attestante lâaffido temporaneo
la durata del permesso di soggiorno è la stessa dei visti d’ingresso:
- Sei mesi o nove mesi (lavoro stagionale)
- Un anno (corso studio o formazione professionale)
- Due anni (lavoro autonomo o subordinato a tempo indeterminato, ricongiungimento familiare)
Documenti necessari per lâiscrizione
- Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora
- Copia di permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo o richiesta di primo rilascio (anche ricevuta postale)
- Autocertificazione del numero di codice fiscale
- Autocertificazione del motivo per il quale è stato rilasciato il permesso di soggiorno (nel caso in cui il motivo che da diritto all’iscrizione non sia riportato sul permesso di soggiorno o lo straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno elettronico – P.S.E.)
Ricongiungimento Familiare
Gli stranieri in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai fini dellâiscrizione al SSR, devono esibire i seguenti documenti:
- Visto dâingresso
- Ricevuta rilasciata dallâUfficio Postale abilitato attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
- Fotocopia del nulla osta dello Sportello Unico dellâImmigrazione
Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato prima del 5 novembre 2008, al compimento dei 65 anni di etĂ , hanno diritto allâiscrizione obbligatoria al SSR o alla conservazione dellâiscrizione obbligatoria pregressa. In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, al compimento dei 65 anni di etĂ , hanno diritto allâiscrizione obbligatoria al SSR.
Gli stranieri di etĂ superiore ai 65 anni, in possesso di visto o di nulla-osta rilasciato dopo il 5 novembre 2008, non hanno diritto allâiscrizione obbligatoria al SSR e sono tenuti all’iscrizione volontaria al SSR oppure alla stipula di una polizza assicurativa privata.
Assicurazione privata o iscrizione volontaria al SSN
I cittadini stranieri con permesso di soggiorno che non hanno i requisiti per lâiscrizione al Servizio Sanitario Regionale possono effettuare lâiscrizione volontaria se sono in possesso di un permesso di soggiorno superiore a 3 mesi. Precisamente hanno diritto ad iscriversi volontariamente al S.S.R.:
- gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi;
- coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attivitĂ lavorativa;
- il personale religioso;
- il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria lâiscrizione al SSR;
- dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia;
- stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
- familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5/11/2008;
- tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo allâiscrizione obbligatoria.
Lâiscrizione deve essere effettuata nel Distretto in cui si ha la residenza anagrafica o lâeffettiva dimora (domicilio).
Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo.
Lâiscrizione volontaria dura un anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e può essere rinnovata presentando allo sportello la documentazione per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Tutti i cittadini stranieri che appartengono alle suddette categorie che non fanno lâiscrizione volontaria devono stipulare una polizza assicurativa sanitaria.
Lâiscrizione volontaria è a pagamento (il versamento deve essere fatto con modello F24 indicando come codice tributo il n. 8846; Codice Regione 08 (per la Regione Lazio); Anno di riferimento: xxxx (anno di iscrizione al SSR) e dĂ diritto alla scelta del medico di famiglia e del pediatra. Le visite del medico di famiglia e del pediatra sono gratuite.
I documenti necessari sono diversi a seconda del tipo di permesso di soggiorno:
Studio
- Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo;
- Tessera sanitaria solo se giĂ recapitata o Codice Fiscale;
- Autocertificazione di iscrizione ad UniversitĂ , Istituti scolastici ecc.;
- Autocertificazione del reddito in Italia e allâestero;
- Attestazione di versamento di ⏠700,00 (questa somma non copre i familiari a carico) se privi di reddito in Italia e allâestero (la borsa di studio o eventuali sussidi erogati da enti pubblici italiani non si conteggiano come reddito. Se lo studente ha redditi oltre alla borsa di studio, la somma da versare è quella prevista per âPermesso di soggiorno per altri casiâ)
Personale religioso
- Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo;
- Tessera sanitaria solo se giĂ recapitata o Codice Fiscale;
- Autocertificazione del reddito in Italia e allâestero;
- Attestazione di versamento di ⏠700,00
Persone alla pari
- Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo;
- Tessera sanitaria solo se giĂ recapitata o Codice Fiscale;
- Attestazione di versamento di ⏠1.200,00 (questa somma non copre i familiari a carico)
Altri casi (residenza elettiva, etc)
- Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo;
- Tessera sanitaria solo se giĂ recapitata o Codice Fiscale;
- Autocertificazione del reddito in Italia e allâestero;
- Attestazione di versamento del contributo del: 7,5% del reddito fino a ⏠20.658,28; per redditi superiori si applica il 4% sulla parte eccedente fino al limite di 51.645,68 euro. Lâimporto non può comunque essere inferiore ad ⏠2.000,00
Cittadini non appartenenti allâUnione Europea non iscrivibili al SSR
Soggiornanti per periodo inferiori a tre mesi
I cittadini non appartenenti allâUE non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodo inferiori a tre mesi (visto per turismo, visita, affari ecc.) non tenuti allâiscrizione obbligatoria nĂŠ iscrivibili volontariamente al SSR hanno assicurate le prestazioni urgenti e di elezione.
Le cure urgenti in regime ambulatoriale, di ricovero o Day Hospital vengono prestate immediatamente il pagamento avviene al momento della dimissione.
Le prestazioni di elezione vengono prestate previo pagamento delle relative tariffe stabilite dalle regioni. Gli oneri delle prestazioni dâurgenza rimaste insolute sono a carico del Ministero dellâInterno.
Soggiornanti per cure mediche ai sensi dellâart. 36 del T.U. come da Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lâassistenza sanitaria per la popolazione straniera da parte delle Regioni e Provincie Autonome â Rep Atti n. 255/CSR del 20/12/2012 al 1.1.3
Stranieri non appartenenti allâUE senza permesso di soggiorno (stranieri temporaneamente presenti STP)
Agli stranieri non in regola con le norme relative allâingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accredita, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque ESSENZIALI, ancor che continuative per malattia, ed infortunio e sono estesi programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Cure urgenti: che non possono essere differite senza pericolo della vita o danno per la salute della persona.
Cure essenziali: relative patologie non pericolose nell’immediato, ma che nel tempo possono determinare danni alla persona.
In particolare sono garantiti:
- La tutela sociale della gravidanza e maternitĂ a paritĂ di trattamento con le cittadine italiana
- La tutela della salute del minori
- Le vaccinazioni
- Gli interventi di profilassi internazionale
- Profilassi diagnosi e cure delle malattie infettive
- Cura prevenzione e riabilitazione in materia di tossico dipendenza
- Ambulatori prima accoglienza
Tesserino STP:
a) indicazione della struttura emittente
b) generalitĂ dello straniero assegnatario
c) codice identificativo composto da sedici caratteri:
STP aaa bbb 0000000
Aaa =cod.ISTAT regionale(lazio =120)
Bbb =cod.ISTAT struttura che rilascia
Il tesserino (es ASL RM G = 107)
0000000 = numero progressivo interno
d)Â Â codice nazionalitĂ
e)Â Â data del primo accesso
Il tesserino ha validitĂ sei mesi, rinnovabile per il periodo di permanenza nella regione.
Il rilascio del tesserino STP è subordinato alla dichiarazione di indigenza (es. mod. 1 STP)
Il codice STP può essere rilasciato da:
- ASL
- Aziende ospedaliere
- IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
- Policlinici universitari
Con registrazione delle generalitĂ , data di nascita, recapito, e nazionalitĂ dello straniero.
L’accertamento dell’identitĂ può avvenire con l’esibizione di un documento di riconoscimento (non obbligatorio)  o con una auto-dichiarazione da parte dello straniero delle proprie generalitĂ .
Ă possibile lâanonimato eccetto:
- Procura della Repubblica
- Casi obbligatori di referto
Le prestazioni sono erogate senza oneri fatto salvo il ticket.
Il pagamento del ticket è esentato per:
- Prestazioni I° livello
- Gravidanza e I.V.G.
- EtĂ (? 6 anni; ? 65 anni)
- Interventi di prevenzione collettiva
- Patologia
- Tossicodipendenze
- Tutela salute dei minori
- Fornitura di ausili e protesi
- Vaccinazioni
- Profilassi internazionali
- Profilassi diagnosi e cura
- Malattie infettive
L’esenzione dal pagamento del ticket corrispondente al codice X01 è ottenibile con ulteriore dichiarazione di indigenza.
Il tesserino STP da diritto alla seguenti prestazioni sanitarie:
- Ambulatoriali
- Ospedaliere
- Assistenza farmaceutica
- Assistenza protesica
fruibili presso:
- Strutture pubbliche e private accreditate
- Ambulatori di prima accoglienza (anche attraverso strutture di volontari)
- Consultori
- SERT
- DSM
- Ambulatori specialistici
- Day Hospital
Assistenza protesica D.G.R. 427/05
Per quanto riguarda lâassistenza protesica questa con il tesserino STP viene riconosciuta laddove:
- L’evento morboso o traumatico sia avvenuto sul territorio della Regione Lazio
- Lo straniero deve essere ricoverato presso le strutture ospedaliere della Regione Lazio
- ImpossibilitĂ di dimissioni ospedaliere senza dispositivi protesici/ortesici
 Gli utenti STP non hanno diritto all’inoltro della domanda di invaliditĂ civile.