Assistenza Cittadini Stranieri – U.E.

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Soggiorno di durata  inferiore a tre mesi   

La tessera TEAM consente la copertura sanitaria nei casi in cui il cittadino dell’unione non intente trasferirsi in Italia e quindi spostare la propria residenza paese di provenienza

Assicurazione privata

Pagamento delle prestazioni

Soggiorni di durata superiori ai tre mesi    

Per soggiorni superiori ai tre mesi è richiesta di norma, l’iscrizione anagrafica e il relativo rilascio, da parte del comune di residenza dell’Attestato di regolarità di soggiorno, o attestato di soggiorno permanente se maggiore di cinque anni:

Per il rilascio dell’Attestato di soggiorno permanente è necessario che il cittadino della UE sia residente in Italia da almeno 5 anni e che siano verificabili i requisiti di lavoro degli ultimi 5 anni (Estratto contributivo INPS oppure CUD) come da pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 21/12/2011

I famigliari di cittadinanza non comunitaria devono richiedere alla Questura la Carta di soggiorno con validità quinquennale o la Carta di soggiorno permanente, qualora famigliari di cittadino con diritto di soggiorno permanente;

Per quanto concerne i cittadini romeni, le autorità romene hanno modificato la normativa nazionale estendendo la validità temporale del certificato sostitutivo provvisorio della tessere TEAM. Tale certificato che può essere richiesto anche d’ufficio, all’istituzione competente romena nel caso in cui il cittadino ne sia sprovvisto, assicura la copertura delle prestazioni sanitarie effettuate in Italia dai cittadini romeni anche in data anteriore al suo rilascio con una retroattività che non supera i tre anni.

Assistenza Sanitaria ai Cittadini Comunitari regolarmente soggiornanti

  • Iscrizione obbligatoria al SSR
  • Lavoratori autonomi o subordinati
  • Disoccupati iscritti al centro per l’impiego o ad un corso di formazione professionale
  • Cittadini in possesso di Attestato di soggiorno permanente
  • Titolari dei seguenti formulari: E106/S1, E 09/S1 (o E37), E120/S1, E121/S1 (o E33)
  • Le “vittime di tratta o ridotte in schiavitù, ammesse a programmi di protezione sociale”
  • Famigliari a carico di cittadino italiano
  • Già lavoratore subordinato o autonomo temporaneamente inabile a seguito di malattie o infortunio
  • Iscritti alle liste di mobilità
  • Detenuti in semi libertà o sottoposto a misure alternative alla pena
  • Genitore di minore italiano
  • Minori in affidamento

Le cittadine comunitarie madri di minori italiani hanno diritto all’iscrizione annuale rinnovabile fino all’acquisizione dell’Attestato di soggiorno permanente che consente l’iscrizione a tempo indeterminato.

Assicurazione privata o iscrizione volontaria al SSN

I cittadini stranieri con permesso di soggiorno che non hanno i requisiti per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale possono effettuare l’iscrizione volontaria se sono in possesso di un permesso di soggiorno superiore a 3 mesi. Precisamente hanno diritto ad iscriversi volontariamente al S.S.R.:

  • gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi;
  • coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa;
  • il personale religioso;
  • il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR;
  • dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia;
  • stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
  • familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5/11/2008;
  • tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria.

L’iscrizione deve essere effettuata nel Distretto in cui si ha la residenza anagrafica o l’effettiva dimora (domicilio).

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo.

L’iscrizione volontaria dura un anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e può essere rinnovata presentando allo sportello la documentazione per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Tutti i cittadini stranieri che appartengono alle suddette categorie che non fanno l’iscrizione volontaria devono stipulare una polizza assicurativa sanitaria.
L’iscrizione volontaria è a pagamento (il versamento deve essere fatto con modello F24 indicando come codice tributo il n. 8846; Codice Regione 08 (per la Regione Lazio); Anno di riferimento: xxxx (anno di iscrizione al SSR) e dà diritto alla scelta del medico di famiglia e del pediatra. Le visite del medico di famiglia e del pediatra sono gratuite.

I documenti necessari sono diversi a seconda del tipo di permesso di soggiorno:

Studio

  • Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo;
  • Tessera sanitaria solo se già recapitata o Codice Fiscale;
  • Autocertificazione di iscrizione ad Università, Istituti scolastici ecc.;
  • Autocertificazione del reddito in Italia e all’estero;
  • Attestazione di versamento di € 700,00 (questa somma non copre i familiari a carico) se privi di reddito in Italia e all’estero (la borsa di studio o eventuali sussidi erogati da enti pubblici italiani non si conteggiano come reddito. Se lo studente ha redditi oltre alla borsa di studio, la somma da versare è quella prevista per “Permesso di soggiorno per altri casi”).

Persone alla pari

  • Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo;
  • Tessera sanitaria solo se già recapitata o Codice Fiscale;
  • Attestazione di versamento di € 1.200,00 (questa somma non copre i familiari a carico).

Altri casi (personale religioso, residenza elettiva, etc)

  • Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo;
  • Tessera sanitaria solo se già recapitata o Codice Fiscale;
  • Autocertificazione del reddito in Italia e all’estero;
  • Attestazione di versamento del contributo del: 7,5% del reddito fino a € 20.658,28; per redditi superiori si applica il 4% sulla parte eccedente fino al limite di 51.645,68 euro. L’importo non può comunque essere inferiore ad € 2.000,00.

Assistenza Sanitaria Comunitari non iscritti né iscrivibili al SSR

ENI

Il codice Eni intende tutelare dal punto di vista sanitario i cittadini comunitari che hanno requisiti ben definiti:

  • Si trovano in condizione di povertà e fragilità sociale
  • Non sono in possesso di TEAM ( poiché per lo stato di appartenenza non hanno requisiti per il suo rilascio)
  • Non sono residenti in Italia ne in possesso dell’Attestato di regolarità di soggiorno
  • Non sono iscritti al Servizio Sanitario del Paese di Provenienza
  • Non possiedono i requisiti per l’iscrizione obbligatorio al SSR

In particolare sono garantiti:

  • La tutela sociale della gravidanza e maternità a parità di trattamento con le cittadine italiana
  • La tutela della salute del minori
  • Le vaccinazioni
  • Gli interventi di profilassi internazionale
  • Profilassi diagnosi e cure delle malattie infettive
  • Cura prevenzione e riabilitazione in materia di tossico dipendenza
  • Cure essenziali
  • Ambulatori prima accoglienza

Il tesserino ENI viene rilasciato lasciato dalle stesse strutture preposte al rilascio del tesserino STP

Il Tesserino ENI non è anonimo

a) indicazione della struttura emittente
b) generalità dello straniero assegnatario (presentazione di documento)
c) codice identificativo composto da sedici caratteri

ENI aaa bbb 0000000

Aaa = cod.ISTAT regionale(lazio =120)

Bbb = cod.ISTAT struttura che rilascia

Il tesserino (es ASL RM G = 107)

0000000 = numero progressivo interno

d) codice nazionalità
e) data del primo accesso

Assistenza Sanitaria ai Cittadini Comunitari

Principali riferimenti normativi

D.Lgs n. 30/07: Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

Circolare del Ministero Interno n. 19 del 6 aprile 2007

Circolare del Ministero Interno n. 39 del 18 luglio 2007

Circolare del Ministero Interno n. 45 del 8 agosto 2007

Circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007

Circolare del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008

Circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2010