Consiglio dei Sanitari

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    Il Consiglio dei sanitari è un organismo elettivo che svolge attività di consulenza tecnico-sanitaria nei confronti del Direttore Generale la cui disciplina è contenuta al comma 12 dell’art. 3 del d.lgs. 502/1992 e nella Legge Regionale n. 18 del 16 giugno 1994 e s.m.i. È nominato dal Direttore Generale ed esprime parere obbligatorio per gli aspetti tecnico-sanitari e di assistenza sanitaria concernenti:

    • le deliberazioni riguardanti i regolamenti di organizzazione e del personale nonché le dotazioni
    • organiche;
    • i provvedimenti in materia di organizzazione di istituzione o modificazione dei servizi;
    •  provvedimenti in materia di organizzazione dei servizi e delle relative attività;
    • i piani pluriennali, i programmi annuali e i progetti per specifiche attività;
    • i programmi di acquisto degli impianti e delle attrezzature sanitarie.

    Il consiglio dei sanitari svolge, inoltre, i seguenti compiti:

    • esprime parere sulle tariffe per le prestazioni sanitarie rese a pagamento che non siano già predeterminate a livello nazionale o regionale;
    • formula proposte per il miglioramento dell’organizzazione dei servizi sanitari in funzione del conseguimento di una maggiore funzionalità ed efficienza degli stessi;
    • svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi e dai regolamenti.

    Nella prima seduta viene eletto un vice presidente ed un segretario. Il consiglio dei sanitari si riunisce su convocazione del presidente o a richiesta di almeno cinque dei suoi componenti. Nella convocazione, da effettuarsi per iscritto, è indicato l’ordine del giorno della seduta. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti; per le operazioni di voto si osserva il principio del voto della maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti viene riconosciuta prevalenza al voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente. Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, altri operatori dell’azienda in relazione alle specifiche questioni da trattare. Qualora il consiglio dei sanitari non si esprima entro dieci giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevole. Le modalità di funzionamento del consiglio dei sanitari, per quanto non previsto dalla legge, sono stabilite nel regolamento di organizzazione della azienda.

    La rappresentanza è assicurata dalle seguenti figure professionali:

    • n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del Dipartimento di Prevenzione;
    • n. 1 dirigente medico veterinario;
    • n. 1 medico specialista ambulatoriale;
    • n. 1 medico di medicina generale;
    • n. 1 medico pediatra di libera scelta;
    • n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura professionale operante nelle aziende sanitarie locali;
    • n. 1 operatore dell’area infermieristica;
    • n. 2 operatori dell’area tecnico – sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.

    Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei sanitari:

    • i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con almeno 3 anni di anzianità;
    • il personale appartenente al ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico – sanitario.

    Tutti i componenti del Consiglio dei sanitari sono eletti sulla base di liste distinte per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori dell‘azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.

    I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono eletti per ogni singola Azienda ASL dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta operanti nel territorio aziendale di appartenenza.

    Partecipano all‘elezione i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico – sanitario.

    Il Direttore generale, con proprio provvedimento, disciplina:

    • le modalità per lo svolgimento delle elezioni;
    • la commissione elettorale e il seggio elettorale;
    • l’elezione dei componenti;
    • la durata.