Il Collegio di Direzione, disciplinato dall’art.17 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., è organo tecnico-consultivo che si esprime attraverso la formulazione di pareri non vincolanti per il Direttore Generale.
Tale organo, tra le altre cose:
- assicura alla Direzione Generale una gestione operativa dell’Azienda su basi collegiali ed integrate e rappresenta la primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra la Direzione generale ed i Direttori e Responsabili delle strutture organizzative aziendali nella elaborazione delle linee di sviluppo dell’Azienda
- concorre alla funzione di governo complessivo e delle attività cliniche , alla pianificazione delle attività (incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione) e alla definizione delle soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero professionale intra-muraria nonché allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’Azienda, con particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni
- partecipa alla valutazione dell’attività posta in essere per il raggiungimento degli obiettivi economicogestionali, di salute e di funzionamento dei servizi assegnati dalla Regione, nonché alla valutazione sul grado di raggiungimento dei risultati attesi ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche, la riqualificazione dell’assistenza e il riequilibrio economico e finanziario, il piano di attività, l’atto Aziendale, il piano di organizzazione, la relazione socio-sanitaria Aziendale, il programma annuale di formazione, i progetti di ricerca e innovazione, la disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professionale intra muraria, la programmazione del fabbisogno di personale
- esprime le proprie designazioni, in conformità alla normativa nazionale e regionale, per la formazione delle Commissioni esaminatrici di concorso pubblico per l’assunzione di personale dipendente.
Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale e, in caso di sua assenza od impedimento, dal più anziano di età fra il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; dura in carica tre anni ed è così composto:
- il direttore sanitario;
- il direttore amministrativo;
- i direttori di dipartimento;
- i direttori dei distretti;
- i direttori sanitari di presidio ospedaliero o polo ospedaliero;
- il dirigente del Servizio dell’assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
In rapporto a specifici argomenti trattati, potrà essere prevista la partecipazione al Collegio di dirigenti o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare rilevanza strategica.
Il Collegio di Direzione viene convocato dal Direttore Generale che lo presiede.