Il Consiglio dei sanitari è un organismo elettivo che svolge attività di consulenza tecnico-sanitaria nei confronti del Direttore Generale la cui disciplina è contenuta al comma 12 dell’art. 3 del d.lgs. 502/1992 e nella Legge Regionale n. 18 del 16 giugno 1994 e s.m.i. È nominato dal Direttore Generale ed esprime parere obbligatorio per gli aspetti tecnico-sanitari e di assistenza sanitaria concernenti:
- le deliberazioni riguardanti i regolamenti di organizzazione e del personale nonché le dotazioni organiche
- i provvedimenti in materia di organizzazione di istituzione o modificazione dei servizi
- provvedimenti in materia di organizzazione dei servizi e delle relative attività
- i piani pluriennali, i programmi annuali e i progetti per specifiche attività
- i programmi di acquisto degli impianti e delle attrezzature sanitarie
Il consiglio dei sanitari svolge, inoltre, i seguenti compiti:
- esprime parere sulle tariffe per le prestazioni sanitarie rese a pagamento che non siano già predeterminate a livello nazionale o regionale
- formula proposte per il miglioramento dell’organizzazione dei servizi sanitari in funzione del conseguimento di una maggiore funzionalità ed efficienza degli stessi
- svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi e dai regolamenti
La rappresentanza è assicurata dalle seguenti figure professionali:
- n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del Dipartimento di Prevenzione
- n. 1 dirigente medico veterinario
- n. 1 medico specialista ambulatoriale
- n. 1 medico di medicina generale
- n. 1 medico pediatra di libera scelta
- n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura professionale operante nelle aziende sanitarie locali
- n. 1 operatore dell’area infermieristica
- n. 2 operatori dell’area tecnico/sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione
Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei sanitari:
- i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con almeno 3 anni di anzianità
- il personale appartenente al ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico – sanitario
Tutti i componenti del Consiglio dei sanitari sono eletti sulla base di liste distinte per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori dell‘azienda in possesso dei requisiti richiesti.
I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono eletti per ogni singola Azienda ASL dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta operanti nel territorio aziendale di appartenenza.
Partecipano all‘elezione i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico – sanitario.
Il Direttore generale, con proprio provvedimento, disciplina:
- le modalità per lo svolgimento delle elezioni
- la commissione elettorale e il seggio elettorale
- l’elezione dei componenti
- la durata