Consiglio dei Sanitari

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    • Indirizzo:Via Acquaregna 1/15 - 00019 Tivoli (RM)

    Il Consiglio dei sanitari è un organismo elettivo che svolge attività di consulenza tecnico-sanitaria nei confronti del Direttore Generale la cui disciplina è contenuta al comma 12 dell’art. 3 del d.lgs. 502/1992 e nella Legge Regionale n. 18 del 16 giugno 1994 e s.m.i. È nominato dal Direttore Generale ed esprime parere obbligatorio per gli aspetti tecnico-sanitari e di assistenza sanitaria concernenti:

    • le deliberazioni riguardanti i regolamenti di organizzazione e del personale nonché le dotazioni organiche
    • i provvedimenti in materia di organizzazione di istituzione o modificazione dei servizi
    •  provvedimenti in materia di organizzazione dei servizi e delle relative attività
    • i piani pluriennali, i programmi annuali e i progetti per specifiche attività
    • i programmi di acquisto degli impianti e delle attrezzature sanitarie

    Il consiglio dei sanitari svolge, inoltre, i seguenti compiti:

    • esprime parere sulle tariffe per le prestazioni sanitarie rese a pagamento che non siano già predeterminate a livello nazionale o regionale
    • formula proposte per il miglioramento dell’organizzazione dei servizi sanitari in funzione del conseguimento di una maggiore funzionalità ed efficienza degli stessi
    • svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi e dai regolamenti

    La rappresentanza è assicurata dalle seguenti figure professionali:

    • n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del Dipartimento di Prevenzione
    • n. 1 dirigente medico veterinario
    • n. 1 medico specialista ambulatoriale
    • n. 1 medico di medicina generale
    • n. 1 medico pediatra di libera scelta
    • n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura professionale operante nelle aziende sanitarie locali
    • n. 1 operatore dell’area infermieristica
    • n. 2 operatori dell’area tecnico/sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione

    Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei sanitari:

    • i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con almeno 3 anni di anzianità
    • il personale appartenente al ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico – sanitario

    Tutti i componenti del Consiglio dei sanitari sono eletti sulla base di liste distinte per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori dell‘azienda in possesso dei requisiti richiesti.

    I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono eletti per ogni singola Azienda ASL dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta operanti nel territorio aziendale di appartenenza.

    Partecipano all‘elezione i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico – sanitario.

    Il Direttore generale, con proprio provvedimento, disciplina:

    • le modalità per lo svolgimento delle elezioni
    • la commissione elettorale e il seggio elettorale
    • l’elezione dei componenti
    • la durata