L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) – istituito con legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 recante “Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali” svolge funzioni di natura consultiva e opera in staff alla direzione aziendale, in posizione di autonomia.
È nominato dal Direttore Generale, dura in carica tre anni (rinnovabili una sola volta) e composto da tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati nominati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo secondo le modalità previste dai regolamenti di organizzazione di detti organismi, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati.
Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell’OIV, non possono essere nominati quali componenti:
- coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all’interno dell’amministrazione che ha costituito l’OIV
- coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione
- coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche, o che abbiano avuti simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione
- coloro che hanno legami di parentela o di affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture amministrative
L’Organismo indipendente di valutazione della performance cura tutti gli adempimenti allo stesso attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 14, d.lgs n. 150/2009; si avvale, senza maggiori oneri per i bilanci delle Aziende Sanitarie, di un’apposita struttura tecnica di supporto nonché della collaborazione di ogni altro ufficio interna alla ASL in grado di fornire i necessari strumenti di analisi e reporting.
In caso di gravi inadempienze, ne può essere motivatamente disposto lo scioglimento anticipato.