Informazioni ambientali

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  • Riferimento normativo: Art.40, c.2, D.lgs. n. 33/2013

    Con il referendum del 18 aprile 1993 sono state abrogate parti di articoli della L. n. 833/78,  istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), e conseguentemente eliminate le competenze ambientali quali rumori, radiazioni non ionizzanti (N.I.R.), acque di scarico, emissioni in atmosfera e rifiuti.

    A seguito del referendum citato, i Presidi Multizonali di Prevenzione (P.M.P.) hanno continuato ad esercitare tali attività, le quali sono state affidate successivamente (L. n. 61/94) alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale (A.R.P.A.). Queste ultime sono state istituite unitamente all’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (A.N.P.A.), poi Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (A.P.A.T.), nel 2008 confluita nell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).

    Sono dunque A.R.P.A., I.S.P.R.A. e altre istituzioni individuate a seguito di successive norme (Regione, Provincia e Comune) gli attuali detentori delle informazioni ambientali di riferimento.