Accesso civico “semplice”

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  • Riferimento normativo: Art.5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 – Art.2, c.9-bis, l. 241/90

    Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

    L’accesso civico si attua quando l’Amministrazione è tenuta per legge a pubblicare un atto e non vi adempie.

    Come esercitare il diritto

    Chiunque ha il diritto di richiedere alla Pubblica Amministrazione la pubblicazione dei dati e delle informazioni omesse. La richiesta di accesso non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza dell’Amministrazione, che si pronuncia sulla stessa.

    Responsabili e indirizzi

    La richiesta di accesso va indirizzata:

    Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

    Dott.ssa Stefania Salvati
    Tel: 0774 701 135
    E-mail: protocollo.generale@aslroma5.it

    Titolare del potere sostitutivo

    Direttore Generale
    Tel: 0774 701 069
    E-mail: protocollo.generale@aslroma5.it

    L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicandone il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
    Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

    In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l’istante potrà rivolgersi al Titolare del Potere Sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m., che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della legge 241/1990, provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

    Moduli per l’esercizio del diritto

    Istanza di accesso civico
    (per documenti, dati e informazioni soggetti a obbligo di pubblicazione)

    Istanza di accesso documentale
    (per documenti, dati e informazioni detenuti stabilmente dall’Amministrazione e a tutela di interessi diretti, concreti ed attuali del richiedente)