Riferimento normativo: Art.5, c.2, D.lgs. n. 33/2013
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
L’Art.5, comma 2, del D. Lgs. n. 97/2016, ha ampliato l’istituto dell’accesso civico, prevedendo che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione di cui sopra, nel rispetto di limiti di tutela giuridicamente rilevanti.
L’esercizio del suddetto diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
L’istanza, che deve identificare i dati, documenti e le informazioni, e non richiede motivazione, deve essere presentata all’ufficio protocollo, anche in via telematica, all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.aslromag.it, che provvederà a trasmetterla all’ufficio competente per materia, per conoscenza verrà trasmessa anche al Responsabile della trasparenza ed al Responsabile dell’anticorruzione, tale procedura verrà utilizzata sino alle nuove linee guide dell’ANAC. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.
Accesso documentale
La ASL Roma 5 a norma della Legge 7/8/1990, n. 241 s.m. e i., e del DPR 186/2006 garantisce le misure organizzative idonee per l’applicazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. La finalità dell’accesso documentale ex Legge n. 241/1990 s.m. e i., è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l’ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico (generalizzato e non).
Il diritto di accesso documentale si esercita mediante:
- visione ed esame del documento
- estrazione e duplicazione di copie
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5. L’Azienda non è tenuta alla elaborazione di dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
L’Azienda Sanitaria Locale Roma 5, qualora l’accesso documentale sia riferito a documenti per la quale fattispecie è prevista la visione, a norma del Decreto sulla Trasparenza, nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale dell’Azienda, può effettuare una mera comunicazione al richiedente comunicando il link di riferimento ove accedere per la visione dello stesso.
Il Soggetto che intende ricevere copia di singoli o più documenti amministrativi è tenuto a presentare istanza scritta indirizzata direttamente alla struttura che detiene stabilmente il documento oppure all’indirizzo legale aziendale: protocollo.pec@aslroma5.it
La domanda è redatta in carta semplice, mentre è nel competente bollo per il rilascio di copie per il cui uso la legge lo prescriva. Negli altri casi anche le copie saranno rilasciate in carta semplice previo rimborso del costo di riproduzione e di spedizione.
L’istanza deve contenere:
- generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio)
- firma del richiedente
- indicazione dell’interesse, che ha il richiedente a ricevere copia
- precisa e puntuale indicazione del documento (o dei documenti) di cui intende ricevere copia
Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente e/o Responsabile del servizio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Quest’ultimo può assegnare la responsabilità del procedimento ad altro dipendente addetto alla medesima unità organizzativa.
Il Responsabile del procedimento è tenuto:
- ad accertarsi che il documento abbia le caratteristiche di cui all’art. 17 e che rientri nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con atto finale ad opera dell’Azienda o da essa detenuto stabilmente
- ad accertarsi che il documento richiesto non rientri tra le categorie di documenti sottratti all’accesso ai sensi della normativa vigente in materia
- ad accertare l’identità e la legittimazione del richiedente
- Qualora vi fosse presenza di soggetti controinteressati di cui all’art. 22, comma 1, lettera c) della legge 241/90 e s.m.i. darne comunicazione agli stessi, mediante l’invio tramite raccomandata e/o PEC
passati dieci gg dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, qualora i controinteressati non abbiano opposto formale opposizione, può procedere a corrispondere la risposta al richiedente entro i termini fissati per legge, previa ricezione dei versamenti economici effettuati per il rilascio della documentazione.
Moduli per l’esercizio del diritto
Istanza di accesso civico generalizzato
(per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)