Riferimento normativo: Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., artt. 22 e seguenti.
L’accesso documentale, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., riconosce ai soggetti interessati il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Il diritto può essere esercitato da chiunque dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
La richiesta di accesso documentale deve essere motivata e deve consentire l’identificazione dei documenti richiesti.
L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie può essere subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e degli eventuali diritti previsti dalla normativa vigente.
La richiesta di accesso documentale deve essere presentata all’Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Per la ASL Roma 5, la richiesta può essere trasmessa all’Ufficio Protocollo Generale, ai seguenti recapiti:
E-mail: protocollo.generale@aslroma5.it
PEC: protocollo@pec.aslroma5.it
L’istanza viene successivamente trasmessa agli uffici competenti per l’istruttoria e la relativa risposta, secondo le disposizioni organizzative aziendali.
L’Amministrazione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, conclude il procedimento secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 184/2006.
Qualora la richiesta risulti irregolare o incompleta, l’Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni. In tal caso, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla presentazione della richiesta corretta.
In caso di accoglimento, l’Amministrazione consente la visione dei documenti richiesti o il rilascio di copia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso, di differimento o di mancata risposta entro i termini previsti, il richiedente può avvalersi degli strumenti di tutela previsti dall’art. 25 della Legge n. 241/1990.
Restano ferme le ulteriori forme di tutela previste dalla normativa vigente.
Qualora la richiesta di accesso riguardi documenti contenenti informazioni relative a soggetti terzi, la cui riservatezza potrebbe essere compromessa dall’accesso, l’Amministrazione provvede a individuare gli eventuali controinteressati e a darne comunicazione, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006.
I controinteressati possono presentare un’eventuale opposizione motivata alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
Decorso tale termine, l’Amministrazione provvede a valutare la richiesta, tenendo conto delle eventuali opposizioni pervenute e nel rispetto della normativa vigente.
La presenza di un’opposizione non comporta automaticamente il diniego dell’accesso, ma richiede una valutazione degli interessi coinvolti da parte dell’Amministrazione.
Modulo per l’esercizio del diritto
[.pdf] Istanza di accesso documentale
(per la richiesta di visione o di copia di documenti amministrativi detenuti dall’Amministrazione, a tutela di interessi diretti, concreti e attuali del richiedente)