U.O.S.D. Medicina Legale

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    • Indirizzo:Via degli Esplosivi 9 - 00034 Colleferro (RM) – Palazzina blu - Piano terra
    • Responsabile:

      Dott. Antonio Orlandi

    • Tel:06 970 975 64/ 63 - Lunedì e Mercoledì 9:00 - 11:00
    • E-mail:uosd.medicinalegale@aslroma5.it
    • PEC:uosd.medicinalegale@pec.aslroma5.it
    • Orario di ricevimento:Punto informazione Lunedì e Mercoledì 10:00 - 14:00

    Descrizione e finalità del servizio:

    La UOSD si occupa della gestione aziendale degli uffici legge 210/92 collegio medico legale nonché della commissione medica locale per patenti speciali. La struttura supporta funzionalmente le altre medicine legali periferiche.

    Collegio medico legale

    Collegio Medico istituito presso le ASL (ex art. 13 L. 274/91) valuta lo stato di inabilità totale e permanente a qualsiasi lavoro proficuo e lo stato di inabilità alla mansione specifica, non derivanti da causa di servizio, per i dipendenti iscritti alla cassa pensione C.P.D.E.L. (Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali), C.P.S. (Cassa per le Pensioni ai Sanitari), C.P.I. (Cassa per le Pensioni agli Insegnanti delle scuole elementari pubbliche comunali) e  C.P.U.G. (Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari) gestite dall’Ente PrevidenzialeINPDAP.

    Lo stesso Collegio è competente anche in caso di richiesta da parte di Enti privati.

    Il Collegio Medico è competente anche per l’accertamento dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio, ai sensi della L. 335/95, per i dipendenti di Enti pubblici non economici (INPDAP, INAIL, INPS, IPSEMA, ENPALS, ENIT, ACI, CNR, CRI, ENEA, ICE, INEA, ISTAT, ISS, ISPESL, INPDAI, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Registro Aeronautico Italiano, Lega Navale Italiana, CONI, CAI, UNIRE, ISAE, INGV, AGEA, Ente parchi nazionali, Ente teatrale italiano, Accademia Nazionale dei Lincei, Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali).

    Assegno di incollocabilità
    (Art. 104 T.U. D.P.R. 1092/73, art. 20 D.P.R. 915/78 e smi)

    Riguarda i militari mutilati ed invalidi di guerra con diritto a Pensione Privilegiata Ordinaria dalla 2^ alla 8^ Cat. della Tabella “A” che siano, incollocabili in quanto per la natura ed il grado di invalidità “possone essere di pregiudizio alla salute o all’incolumità dei compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti” e che risultano effettivamente incollocati.

    La legge 210/1992

    La Legge 210/1992 offre un indennizzo a favore dei soggetti contagiati da infezione da HIV o virus epatici a seguito di trasfusione o somministrazione di emoderivati o per esposizione professionale; indennizzo per danno permanente dovuto a somministrazione di vaccini obbligatori o assimilabili o contatto con soggetti sottoposti a vaccinazione.

    Beneficiari

    1. La legge 210/92 (art.1) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, che ne facciano richiesta.
      Nel dettagli i beneficiari sono:
    2. persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di:
      • vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;
      • vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
      • vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere;
      • vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
    3. persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica;
    4. persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.);
    5. personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti;
    6. persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92);
    7. gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l’indennizzo. Agli eredi, in questo caso, compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato;
    8. parenti aventi diritto (nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

    Domanda di indennizzo

    La domanda di indennizzo va presentata dall’interessato, in carta semplice, alla ASL di residenza del danneggiato.
    In caso di morte dovrà essere presentata presso l’ASL dell’ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto (art.1 comma 3 della Legge 238/97 di modifica ed integrazione della L.210/92).

    Per le persone che non hanno residenza in Italia viene considerata ASL di competenza quella a cui afferisce la struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con sangue e derivati in occasione di servizio, la vaccinazione
    I termini per la presentazione della domanda
    I termini per la presentazione della domanda previsti dall’art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:

    • 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale
    • 10 anni, nei casi di infezione da HIV.

    I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno avuto.

    Come presentare la domanda di indennizzo

    La domanda, firmata dal richiedente o, in caso di minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal tutore, deve contenere i seguenti dati:

    • dati anagrafici e codice fiscale del danneggiato
    • dati anagrafici dell’eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori o incapaci) o richiedente (in caso di morte del danneggiato)
    • indicazione del danno per il quale si chiede l’indennizzo (danno da vaccinazione / danno da epatite post-trasfusionale / infezione da HIV)
    • elenco della documentazione allegata
    • indirizzo al quale inviare ogni comunicazione e recapito telefonico

    La domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria

    • documentazione da allegare alla domanda di Persona danneggiata in vita
    • documentazione da allegare alla domanda di Persona danneggiata deceduta

    Retrodatazione

    Solo le persone che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (art. 2, comma 2, Legge 210/92), oltre alla domanda ordinaria di indennizzo, possono presentare domanda per l’ottenimento di un importo aggiuntivo una tantum corrispondente al 30%, per ogni anno, dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 2, comma 1, Leg.

    Normativa di riferimento

    • Legge 25 febbraio 1992, n. 210, così come successivamente modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, dalla legge 25 luglio 1997, n 238 e dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362. “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

    Per i cittadini residenti nel territorio ASL Roma 5

    La domanda di indennizzo va presentata
    Indirizzo: Via degli Esplosivi 9 – 00034 Colleferro (RM) – Palazzina blu – Piano terra
    Lunedì e Mercoledì 9:00 – 11:00

    Tel: 06 970 975 64/ 63
    E-mail: uosd.medicinalegale@aslroma5.it

    Orario di ricevimento: Punto informazione Lunedì e Mercoledì 10:00 – 14:00

    Personale

    Segreteria
    Coll.re amm.vo Mara Di Murro

    Modulistica necessaria

    Modulo domanda di indennizzo L.210

    Link utili

    Commissione medica locale per patenti speciali

    Medicina legale nei Distretti

    1. Distretto di Colleferro
    2. Distretto di Guidonia
    3. Distretto di Monterotondo
    4. Distretto di Palestrina
    5. Distretto di Subiaco
    6. Distretto di Tivoli